Accordo di separazione e divorzio

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Per un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, è possibile comparire direttamente davanti all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza di uno dei coniugi.

A chi è rivolto

Ai coniugi alle seguenti condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:

  • Assenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti);
  • sei mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi per la proposizione della domanda di divorzio;
  • l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale, potrà essere inserito nell'accordo stesso il pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno di mantenimento periodico, sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio.

Descrizione

Il  D.L. 132/2014 è stato convertito in Legge n. 162 il 10 novembre 2014 e l’art.12 (entrato in vigore l’11 dicembre 2014) stabilisce che i coniugi possono comparire dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei coniugi ovvero nel Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o infine di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La separazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile può avvenire solo quando non vi sono figli minori o portatori di handicap grave e economicamente non autosufficienti.

Che l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Come fare

La procedura davanti all’ufficiale di stato civile prevede questi passaggi:

  1. Presentazione, da parte di uno o entrambi i coniugi dell'istanza sulla base del modello scaricabile nella sezione "Cosa serve" in questa pagina.
    L’istanza può essere presentata di persona, via mail o Pec presso l’ufficio Stato civile; 
  2. Stipula dell'accordo: l’ufficiale di stato civile fissa un appuntamento, al quale si presenteranno personalmente e congiuntamente entrambi i coniugi, soli o con l'assistenza facoltativa di un avvocato, per rendere la dichiarazione di accordo per la separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento, modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Viene redatto l’atto contenente l’accordo, sottoscritto dalle parti e dall'ufficiale dello Stato civile. A conclusione dell’incontro si stabilisce un ulteriore appuntamento stabilito dall' ufficiale dello stato civile per la conferma dei patti sottoscritti, in un termine non inferiore ai trenta giorni dalla data dell’accordo già firmato.
  3. Conferma dell’accordo: i coniugi devono presentarsi congiuntamente e personalmente davanti all’ufficiale di stato civile, alla data stabilita, per la conferma della volontà di separarsi o divorziare. Da questo momento la separazione consensuale/scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi diventa definitiva a far data dalla data della stipula dell'accordo.

La conferma dell'accordo non è prevista nei casi di sole modifiche delle condizioni di separazione o divorzio.

Cosa serve

    - Dichiarazione ai fini della separazione consensuale - cessazione effetti civili - scioglimento del matrimonio;

    - Scheda informativa;

    - Versamento di € 16.00 per “Diritto fisso da esigere ai sensi dell’art. 12 della legge 162/2014” .

    Cosa si ottiene

    A seconda del procedimento attivato si ottiene la separazione consensuale oppure lo scioglimento con la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.

    Tempi e scadenze

    Verificate le dichiarazioni rese e quindi stabilito che sussistono le condizioni previste per legge l’Ufficiale dello Stato Civile concorderà un appuntamento in cui le parti dichiareranno la loro volontà di separarsi o divorziare.

    Quanto costa

    Il versamento di € 16.00 per “Diritto fisso da esigere ai sensi dell’art. 12 della legge 162/2014” deve essere effettuato su apposito:

    • Bollettino di c/c postale intestato a “Comune di Cerveteri – Servizio Tesoreria” c/c postale n. 51173003 oppure Bonifico Banco Posta IBAN IT41P0760103200000051173003, causale “Diritto fisso da esigere ai sensi dell’art. 12 della legge 162/2014”;
    • Bonifico bancario IBAN IT63U 0306939042 100000046024 intestato a Tesoreria Comunale di Cerveteri c/o “Banca Intesa San Paolo” con causale “Diritto fisso da esigere ai sensi dell’art. 12 della legge 162/2014”.

    Accedi al servizio

    Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:

    • Parco della Legnara, Via Antonio Ricci 4, 00052
    Prenota appuntamento

    Ulteriori informazioni

    Normativa di riferimento:
    Decreto Legge 132/2014, convertito con Legge 162/201

    Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162

    L’art. 6 della legge sopra citata stabilisce invece che in presenza di figli minori; di figli non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci; di stipulare accordi di tipo patrimoniale i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale con la negoziazione assistita da un avvocato per parte.

    Procedure collegate all'esito

    Successivamente alla separazione e al divorzio saranno aggiornati i relativi atti di stato civile e solo successivamente al divorzio verrà aggiornata la posizione anagrafica dei richiedenti.

    Documenti

    Contatti

    Telefono:

    0689630208, 3294104130

    Unità organizzativa responsabile

    Stato Civile

    Via Antonio Ricci 4, 00052


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    Ultimo aggiornamento: 13/05/2024, 17:02

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