Si rende noto che, ai sensi dell’articolo 1 comma 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio del trasporto pubblico per disabili organizzato dal Comune e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nella predetta dimora.
Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 29 aprile e lunedì 19 maggio 2025, una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo completo.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia della tessera elettorale nonché un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dalla competente Autorità Sanitaria Locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti, in capo all'elettore, la sussistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 articolo 1 della Legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato ovvero la condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.
Altresì, qualora necessario, l’elettore può essere assistito nel voto da un accompagnatore. In tal caso si rammenta che, ove sulla tessera elettorale dell'elettore non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato medico dovrà attestare l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.