Affidamento e dispersione delle ceneri

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Le ceneri possono essere tumulate in un ossario, in un loculo già in concessione o in una tomba di famiglia.
In seguito all'entrata in vigore del Regolamento regionale è possibile:
- l'affidamento delle ceneri ai familiari per la conservazione;
- la dispersione delle ceneri.

A chi è rivolto

Ai parenti del defunto più prossimi individuati dal Codice Civile 

Descrizione

L'affidamento delle ceneri ai familiari

Qualora ci sia stata volontà scritta o verbale del defunto circa l'affidamento delle proprie ceneri spetta al coniuge oppure, in sua mancanza, dai parenti più prossimi individuati dal Codice Civile; nel caso di concorrenza di più parenti di pari grado è sufficiente la maggioranza assoluta di essi (la metà più uno), far rispettare tale volontà attraverso un' istanza.

In caso di disaccordo fra gli aventi titolo, l'urna cineraria viene temporaneamente tumulata nel Cimitero.
Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento, le ceneri possono essere conferite al Cimitero per la tumulazione o per la deposizione nel Cinerario Comune.
La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni.
L'urna deve essere conservata in luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

Il Comune può, dal momento che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzate dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diversa rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna, effettuare periodicamente controlli per verificare se le ceneri vengono conservate secondo quanto disposto dalle norme di legge.

La dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri può avvenire solo se il defunto abbia espresso in vita questa volontà.
Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge oppure, in sua mancanza, dai parenti più prossimi individuati dal Codice Civile; nel caso di concorrenza di più parenti di pari grado è sufficiente la maggioranza assoluta di essi (la metà più uno).

La dispersione è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, nel caso in cui il defunto fosse iscritto ad associazioni di cremazione, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.
La dispersione delle ceneri può avvenire:

- in natura;

- in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

 

Come fare

Deve essere inoltrata richiesta di autorizzazione 

Cosa serve

Per il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è necessario presentare:

- la manifestazione della volontà del defunto espressa tramite disposizione testamentaria, oppure la manifestazione di volontà del coniuge o, in sua mancanza dei parenti più prossimi individuati dal Codice Civile (nel caso di concorrenza di più parenti di pari grado è sufficiente la maggioranza assoluta di essi, la metà più uno), tramite dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (autodichiarazione);
- il modulo per l'affidamento delle ceneri da parte dei familiari aventi diritto nel quale risultano le generalità di chi prende in consegna l'urna e il luogo dove questa verrà conservata; il documento è presentato in triplice copia: una viene conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.


Per il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è necessario presentare:

- la manifestazione della volontà del defunto espressa tramite disposizione testamentaria oppure la manifestazione di volontà del coniuge o, in sua mancanza dei parenti più prossimi individuati dal Codice Civile (nel caso di concorrenza di più parenti di pari grado è sufficiente la maggioranza assoluta di essi, la metà più uno), tramite dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (autodichiarazione);

- il modulo per la dispersione delle ceneri nel quale l'incaricato dichiara che effettuerà la dispersione secondo la volontà espressa dal defunto, entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;

- la dichiarazione del coniuge o, in sua mancanza, dei parenti più prossimi individuati dal Codice Civile (nel caso di concorrenza di più parenti di pari grado è sufficiente la maggioranza assoluta di essi, la metà più uno), resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (autodichiarazione), che indichi il luogo della dispersione in mancanza di volontà espressa dal defunto.

Cosa si ottiene

Autorizzazione all' affidamento delle ceneri o autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

Tempi e scadenze

Varia in base alla richiesta di autorizzazione

Quanto costa

Per la richiesta: una marca da bollo da € 16.00.

Per il rilascio dell'autorizzazione (dispersione, affidamento): due marche  da bollo da € 16.00.

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Ultimo aggiornamento: 13/05/2024, 17:01

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