Strumenti personali

Segnalazione Certificata di Inizio Attività Alternativa al Permesso di Costruire

Quando deve essere presentata

Per la realizzazione di interventi elencati nell'art. 23 del D.P.R. 380/2001:

1.Interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

2.Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti.

3.Interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

4.Altri interventi individuati dalla legislazione regionale.

Dove si presenta

La S.C.I.A. deve essere depositata in unica copia, all'Ufficio Protocollo.

Pagamenti da effettuare

Per la SCIA alternativa al Permesso di Costruire devono essere versati i diritti di segreteria come previsto dalla Delibera di G.M. n. 162 del 21/12/2017 da versare con le modalità previste nella sezione: Modalità di pagamento.

La ricevuta del versamento deve essere allegata alla pratica da depositare.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire non deve essere presentata in bollo.