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TOSAP

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni

 

CHE COS’E’ LA TOSAP

La Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P:) è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo, effettua occupazioni sulle aree e sugli spazi appartenenti al demanio e/o al patrimonio indisponibile del Comune, (strade – corsi – piazze), ed è dovuta anche per le occupazioni effettuate sugli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo.

 

CHI DEVE PAGARE

La tassa è dovuta dal titolare dell’atto di concessione o dall’occupante di fatto, anche abusivo, proporzionalmente alla superficie sottratta all’uso pubblico, e limitatamente al periodo di durata della occupazione stessa; le occupazioni di durata superiore all’anno sono permanenti, tutte le altre sono occupazioni temporanee. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati, con arrotondamento al metro quadrato superiore; non è dovuta per le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato.

 

PAGAMENTO DELLA TASSA

La tassa per le occupazioni permanenti è annua e non frazionabile. Il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell’anno in cui viene effettuata la occupazione tramite versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Cerveteri utilizzando il bollettino a disposizione presso l’Ufficio Tributi. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta limitatamente al periodo di tempo in cui si effettua, ai metri quadrati di occupazione ed è comunque riferita all’area in cui si effettua.

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per le occupazioni permanenti, i titolari dell’atto di concessione, devono presentare denuncia di occupazione all’Ufficio Tributi del Comune, su appositi modelli predisposti dall’ufficio stesso, entro il termine di trenta giorni dalla data di rilascio della autorizzazione o concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima. Per le occupazioni temporanee l’obbligo di denuncia è assolto previa presentazione della domanda al protocollo dell’Ente e mediante il pagamento della tassa, effettuato su apposito bollettino predisposto dall’Ufficio Tributi, non oltre il termine previsto per l’inizio delle occupazioni medesime.

 

RETTIFICA E ACCERTAMENTO

L’ufficio controlla le denunce presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati e degli elementi desumibili da essi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo. L’Ente emette quindi avviso di accertamento in rettifica delle denunce presentate nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza della denuncia.

 

VIOLAZIONI E SANZIONI

Omessa presentazione della denuncia: sanzione dal 100% al - 200% della tassa dovuta con un minimo di euro 51,65

Denuncia infedele: sanzione amministrativa del 75% della maggiore tassa dovuta. Se la violazione non incide sulla determinazione della tassa dovuta, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 51,65 ad un massimo di euro 103,30

Omesso, insufficiente o tardivo versamento: si applica la sanzione amministrativa del 30% della tassa evasa.