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ICI

Imposta Comunale sugli Immobili

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.

CHI DEVE PAGARE L’IMPOSTA

L’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è un’imposta annuale, proporzionale e diretta sul patrimonio immobiliare. Istituita a decorrere dal 1° gennaio 1993. Il presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli situati nel territorio del Comune di Cerveteri. Sono obbligati quindi ad effettuare il versamento dell’imposta comunale sugli immobili, anche se non risiedono o non hanno la sede legale o amministrativa in Cerveteri o in Italia e non esercitano l’attività in Cerveteri o in Italia, i possessori a titolo di:

♦  Proprietà di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Cerveteri

♦ Altro diritto reale di godimento sugli immobili suddetti quale il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione.

 

COME CALCOLARE L’IMPOSTA

Per determinare il valore imponibile occorre distinguere tra fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.Infatti la base imponibile dell’ICI è costituita dal valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli.

Base imponibile

Fabbricati:

Per i fabbricati il riferimento è la rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno in corso aumentata del coefficiente di rivalutazione del 5%.

La rendita rivalutata va moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:

a) 100: per le categorie A-B-C con esclusione degli uffici classificati A/10 e dei negozi classificati C/1

b) 50: per tutti gli uffici (A/10) e per gli immobili classificati nella categoria D (capannoni, alberghi, banche, cinema, ecc…)

c) 34: per i negozi (C/1)

Aree Fabbricabili

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di riferimento cui si riferisce l’imposta. Il valore commerciale è determinato in base all’ubicazione dell’area, alla destinazione d’uso consentita, ed ai prezzi medi di mercato per la vendita di aree con analoghe caratteristiche.

Terreni Agricoli

Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal reddito dominicale che risulta al catasto al 1° gennaio dell’anno di imposta rivalutato del 25% e moltiplicato per 75.

 

CALCOLO ICI

Per determinare l’Imposta Comunale sugli immobili occorre moltiplicare la base imponibile per l’aliquota vigente deliberata dall’ente dedotte le eventuali detrazioni o riduzioni spettanti. L’ICI è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare durante i quali si è protratta la titolarità del diritto reale (il mese è computato per intero se il possesso risulta essere per più di 15 giorni).

 

VERSAMENTI

L’imposta può essere versata:

A. in due rate:

Acconto o prima rata entro il 16 giugno: l’importo deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.

Saldo o seconda rata dal 1° al 16 dicembre, L’importo deve essere pari al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nell’anno in corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

B. In un’unica soluzione:

È consentita entro il termine del 30 giugno di ogni anno. In questo caso l’imposta dovuta si calcola applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell’anno in corso e non quelle deliberate per l’anno precedente.