Strumenti personali

Stato civile

 

 

Lo Stato civile ha lo scopo di registrare la condizione di ogni cittadino (status) rispetto ai più importanti eventi della sua vita: nascita, matrimonio, morte, ecc.

L’Ufficio ha il compito di tenere i registri di stato civile che sono quelli di nascita, di cittadinanza, di matrimonio e di morte e in base ad essi rilascia certificati ed estratti.

Registri di nascita
- denuncia di nascita (presentata , entro dieci giorni dalla nascita, da parte di uno o entrambi i genitori, qualora l’evento si sia verificato nel territorio comunale o almeno uno dei due genitori sia residente);
- atti di nascita ricevuti dall’estero;
- riconoscimento di filiazione naturale;
- processi verbali relativi al ritrovamento di minori;
- decreti di cambiamento o aggiunta di cognome e nome ed eventuali provvedimenti di annullamento o revoca dei medesimi;
- provvedimenti in materia di adozione.
Registri di matrimonio
Attività relative alla pubblicazione:
- richiesta di pubblicazione di matrimonio;
- redazione del processo verbale;
- affissione all’albo.
Stesura atto per matrimoni celebrati con rito civile o religioso:
- direttamente dall’Ufficiale di Stato Civile;
- da ministri dei culti ammessi;
- per procura;
- all’estero o davanti ad autorità diplomatica;
- in imminente pericolo di vita.
Attività connesse a sentenze e provvedimenti che dichiarano la nullità, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili del matrimonio o di rettifica di atti di matrimoni già trascritti.

Modulo di richiesta celebrazione matrimoni in sede

Tariffario dei matrimoni civili in sede

Modulo di richiesta celebrazione matrimoni fuori sede

Tariffario dei matrimoni fuori sede

Elenco location

Registri di cittadinanza
- decreti relativi alla concessione e perdita della cittadinanza ;
- decreti di inibizione al riacquisto della cittadinanza;
- comunicazioni del Sindaco, del Ministero dell’Interno o della Autorità diplomatica o consolare sull’esito degli accertamenti relativamente alla perdita o all’acquisto della cittadinanza;
- provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza ai sensi dell’art. 19 della L. 91/1992;
- sentenze che accertano l’acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza.
Registri di morte
- denunce di decesso fatte direttamente all’ufficiale di Stato Civile;
- atti di morte redatti a seguito di avviso ricevuto da istituti di cura, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria;
- atti di morte ricevuti dall’estero;
- atti morte redatti da ufficiali designati nelle zone di guerra;
- atti e processi verbali relativi a decessi avvenuti durante viaggio marittimo, ferroviario o aereo.

Divorzio breve

Il  D.L. 132/2014 è stato convertito in Legge n. 162 il 10 novembre 2014 e l’art.12 (entrato in vigore l’11 dicembre 2014) stabilisce che i coniugi possono comparire dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei coniugi ovvero nel Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o infine di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La separazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile può avvenire solo quando non vi sono figli minori o portatori di handicap grave e economicamente non autosufficienti.

Che l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Il procedimento ha un costo di € 16.00 da versare al momento della sottoscrizione del primo accordo.

Verificate le dichiarazioni rese e quindi stabilito che sussistono le condizioni previste per legge l’Ufficiale dello Stato Civile concorderà un appuntamento in cui le parti dichiareranno la loro volontà di separarsi o divorziare e quel giorno verrà redatto un atto sottoscritto da entrambi. Contestualmente  verrà dato un altro appuntamento (non prima di 30 gg) per la conferma dell’accordo.  La mancata comparizione anche di una delle parti determinerà la nullità dell’accordo.

Dichiarazione ai fini della separazione o divorzio

L’art. 6 della legge sopra citata stabilisce invece che in presenza di figli minori; di figli non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci; di stipulare accordi di tipo patrimoniale i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale con la negoziazione assistita da un avvocato per parte.