Strumenti personali

Decesso

La denuncia di morte deve essere effettuata entro 24 ore dal decesso da:

  • persona incaricata dell’Ospedale o Casa di Cura in caso di decesso presso una di queste strutture
  • un famigliare del defunto o suo incaricato se il decesso è avvenuto presso l’abitazione

Nella generalità dei casi, di tutti gli adempimenti necessari, compresi quelli di carattere amministrativo, si occupano le imprese di Onoranze Funebri incaricate dai familiari.

Documenti:

- certificato medico
- scheda ISTAT
- certificato necroscopico
- nulla osta dell’Autorità Giudiziaria in caso di morte per cause accidentali o sospette

Durata:

Il seppellimento può avvenire trascorse 24 ore dal decesso, salva diversa disposizione dell’Autorità Giudiziaria

Cremazione di cadavere tumulazione, affidamento delle ceneri ai familiari o dispersione delle ceneri

 

Coloro che intendono farsi cremare possono esprimerne la volontà.

Tale volontà può essere attestata tramite uno di questi documenti:

- copia del testamento olografo, autenticata dal notaio,

- certificato d'iscrizione del defunto alla società di cremazione;

- in mancanza della volontà del defunto, intervengono i familiari a mezzo di una dichiarazione espressa e sottoscritta (processo verbale) davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, oppure del Comune di residenza del defunto o del dichiarante, da parte dei familiari indicati dalla legge e cioè: il coniuge oppure, in sua mancanza, i parenti più prossimi individuati dal Codice Civile (vedi sezione "riferimenti normativi" di questa scheda); nel caso di concorrenza di più parenti di pari grado è sufficiente la maggioranza assoluta di essi (la metà più uno).
La cremazione si svolge presso il Crematorio dove il feretro viene accolto e deposto nella camera mortuaria, in attesa della cremazione.

Le ceneri possono essere tumulate in un ossario, in un loculo già in concessione o in una tomba di famiglia.
In seguito all'entrata in vigore del Regolamento regionale è possibile:

- l'affidamento delle ceneri ai familiari per la conservazione;

- la dispersione delle ceneri.

 

L'affidamento delle ceneri ai familiari

L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire quando vi sia espressa volontà scritta del defunto o volontà manifestata dal coniuge oppure, in sua mancanza, dai parenti più prossimi individuati dal Codice Civile; nel caso di concorrenza di più parenti di pari grado è sufficiente la maggioranza assoluta di essi (la metà più uno).

In caso di disaccordo fra gli aventi titolo, l'urna cineraria viene temporaneamente tumulata nel Cimitero.
Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento, le ceneri possono essere conferite al Cimitero per la tumulazione o per la deposizione nel Cinerario Comune.
Le ceneri, raccolte in apposita urna di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recanti all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto, possono essere affidate ai familiari per la conservazione.
La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni.
L'urna deve essere conservata in luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

Il Comune può, dal momento che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzate dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diversa rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna, effettuare periodicamente controlli per verificare se le ceneri vengono conservate secondo quanto disposto dalle norme di legge.

 

La dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri può avvenire solo se il defunto abbia espresso in vita questa volontà.
Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge oppure, in sua mancanza, dai parenti più prossimi individuati dal Codice Civile; nel caso di concorrenza di più parenti di pari grado è sufficiente la maggioranza assoluta di essi (la metà più uno).

In assenza di qualunque indicazione da parte dei parenti sul luogo della dispersione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse all'interno del Cimitero nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate su volontà espressa in vita dal defunto.
La dispersione è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, nel caso in cui il defunto fosse iscritto ad associazioni di cremazione, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.
La dispersione delle ceneri può avvenire:

- all'interno del Cimitero nel cinerario comune (manufatto dove le ceneri vengono conservate in forma indistinta) o nel giardino delle rimembranze (area definita in cui disperdere le ceneri);
- fuori dal Cimitero in aree private, all'aperto, con il consenso dei proprietari ed è vietata nei centri     abitati;
- in natura; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

 

Costo del procedimento:

Per la richiesta: una marca da bollo da € 16.00.

Per il rilascio dell'autorizzazione (contestuale di cremazione, dispersione, affidamento): due marche  da bollo da € 16.00.

 

Come accedere al servizio:

La richiesta di cremazione fatta dai familiari oppure dall'Impresa di Onoranze Funebri incaricata dagli stessi, deve essere inoltrata all'Ufficio di Stato Civile .

 

Per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione è necessario presentare:

1) il certificato medico che attesti la morte per cause naturali, che il defunto non è portatore di pace-maker o è portatore di pace-maker alimentato da batterie elettrolitiche. Nel caso fosse alimentato da batterie diverse, il pace-maker deve essere rimosso. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

2) Il documento che attesti la volontà di cremazione.

Nel caso in cui un defunto deceduto in altro Comune venga trasportato al nostro Cimitero solo per la cremazione, deve essere inoltrata richiesta di introduzione salma nel Cimitero per cremazione  dall'Impresa di Onoranze Funebri incaricata dalla famiglia o dai familiari e corredata dai documenti necessari per poter procedere alla cremazione e cioè:

- autorizzazione alla cremazione rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso;

- certificato medico che dichiari che il defunto non è portatore di pace-maker o è portatore di pace-maker alimentato da batterie elettrolitiche. Diversamente il pace-maker deve essere rimosso.

Per il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è necessario presentare:

- la manifestazione della volontà del defunto espressa tramite disposizione testamentaria, oppure la manifestazione di volontà del coniuge o, in sua mancanza dei parenti più prossimi individuati dal Codice Civile (nel caso di concorrenza di più parenti di pari grado è sufficiente la maggioranza assoluta di essi, la metà più uno), tramite dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (autodichiarazione);
- il modulo per l'affidamento delle ceneri da parte dei familiari aventi diritto nel quale risultano le generalità di chi prende in consegna l'urna e il luogo dove questa verrà conservata; il documento è presentato in triplice copia: una viene conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.


Per il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è necessario presentare:

- la manifestazione della volontà del defunto espressa tramite disposizione testamentaria;

- il modulo per la dispersione delle ceneri nel quale l'incaricato dichiara che effettuerà la dispersione secondo la volontà espressa dal defunto;

- la dichiarazione del coniuge o, in sua mancanza, dei parenti più prossimi individuati dal Codice Civile (nel caso di concorrenza di più parenti di pari grado è sufficiente la maggioranza assoluta di essi, la metà più uno), resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (autodichiarazione), che indichi il luogo della dispersione in mancanza di volontà espressa dal defunto.