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Voto italiani residenti all'estero - AIRE -

 

Chi può votare all’estero: solo gli elettori italiani iscritti all’AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero) possono esercitare il proprio diritto di voto all'estero secondo il tipo di elezione. Non è consentito esercitare il proprio diritto di voto all'estero agli elettori che nei giorni delle consultazioni elettorali si trovano occasionalmente in territorio straniero (sono esclusi gli operatori in missioni umanitarie o diplomatiche).

Cos'è l'Aire: è una Anagrafe parallela a quella presente in tutti i comuni d'Italia ed è coogestita dal Ministero dell’Interno, dalle Ambasciate/Consolati italiani presenti all’estero e dai Comuni di residenza italiani.

In sintesi hanno diritto ad essere iscritti all’AIRE tutti i cittadini italiani che hanno trasferito la loro residenza all’estero per motivi di lavoro, studio ecc. per un periodo superiore a dodici mesi; le persone nate all’estero che hanno acquistato la cittadinanza italiana per nascita; le persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana all’estero.

Come ci si iscrive all'Aire: l'iscrizione all’AIRE può avvenire in due modi:

- recandosi, entro 90 giorni dall'espatrio, presso l’Ufficio consolare/ambasciata competente territorialmente e fornire al funzionario incaricato le notizie anagrafiche indicate nel modello denominato Cons 01. Successivamente l'Ufficio consolare/ambasciata invierà detto modulo al Comune italiano di residenza;

- presentandosi direttamente all'Ufficio AIRE del proprio Comune Italiano di residenza nel moneto in cui si decide di trasferire all’estero la propria residenza, l'Ufficiale d'Anagrafe provvederà alla cancellazione dall'Anagrafe dei residenti nel comune e alla successiva iscrizione all'A.I.R.E.. Per rendere definitive tali variazioni, però l'Ufficiale d'Anagrafe dovrà ricevere dall'Ufficio consolare del Paese estero dove il cittadino si è trasferito, il documento attestante l'avvenuta dichiarazione resa in loco. Pertanto, qualora il cittadino, dopo la manifestazione di intenzione rilasciata al comune, non possa o non voglia più espatriare, dovrà recarsi nuovamente presso il comune per comunicare il mantenimento della residenza nello stesso ed evitare, così, la cancellazione dall’APR per irreperibilità.

o Per saperne di più Vai alla Guida degli italiani all'estero del Min. Interno ed.2012

o Vai all’elenco Ambasciate e Consolati

Per quali elezioni il cittadino Italiano residente all'estero (AIRE) può votare:

- Parlamento Europeo, gli elettori Italiani iscritti all'AIRE  residenti in un paese appartenente alla Comunità Europea possono  scegliere di votare per i rappresentanti del Paese dove risiedono oppure, in alternativa, per i rappresentanti italiani.

Anche coloro che si trovano temporaneamente in un Paese membro dell’Unione Europea per motivi di studio o di lavoro, nonché i familiari conviventi, possono votare per i rappresentanti italiani presentando  per il tramite dell’Ufficio consolare di riferimento, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Mentre per tutti gli elettori residenti all'estero in uno Stato fuori dall'Unione Europea, sarà inviata una cartolina-avviso di convocazione elettorale con le relative informazioni necessarie per votare in Italia.

o Per saperne di più

- Elezioni amministrative (comunali e regionali) non è prevista nessuna forma di voto all’estero, pertanto, l’elettore dovrà far rientro in Italia e votare nel Comune di iscrizione elettorale. Sarà cura dell'Ufficio elettorale comunicare all'elettore residente all'estero, mediante l'invio di una cartolina-invito: i giorni della consultazione, il tipo di elezione, nonchè le modalità per il rimborso delle spese di viaggio, qualora previste.

- Elezioni politiche e/o referendarie, il voto dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) viene espresso per corrispondenza. In tale ipotesi, entro 18 giorni prima della data stabilita delle elezioni, l'uffici consolari inviano a tutti gli elettori residenti all’estero iscritti all'AIRE un plico contenente: il certificato elettorale, la scheda (se elettori della sola Camera o referendum) o le schede elettorali (se elettori di Camera e Senato perché ultraventicinquenni), una busta piccola, una busta già affrancata recante l´indirizzo dell´Ufficio consolare competente, le liste dei candidati nella ripartizione geografica d´appartenenza (le ripartizioni sono: Europa; America Meridionale; America Settentrionale e Centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide), un foglio esplicativo delle modalità di voto e il testo della Legge n. 459/2001. Dopodiché l'elettore stacca dal certificato elettorale il tagliando comprovante l´esercizio del diritto di voto e spedisce il tutto all'Ufficio consolare competente entro 10 giorni prima della data delle elezioni. Gli elettori residenti all’estero che, quattordici giorni prima della data delle votazioni in Italia, non avessero ricevuto al proprio domicilio estero il plico contenente la documentazione elettorale di cui sopra, possono farne richiesta presentandosi personalmente al proprio Consolato di appartenenza.

o Per saperne di più

Opzione per il voto in Italia: In alternativa a quanto sopra, l´elettore residente all´estero può optare per l´esercizio del diritto di voto in Italia (Parlamento Europeo/politiche/referendum), rientrando sul territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui è iscritto, o per i quesiti referendari. L'elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro 10 giorni dall'indizione delle elezioni (comizi elettorali). Non sono previste agevolazioni per il viaggio dell’elettore che abbia optato per l´esercizio del diritto di voto in Italia, salvo quelle concesse all’interno del territorio nazionale.

Nota bene: Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con cui il Governo Italiano non ha raggiunto le necessarie intese, a detti elettori l'Ufficio elettorale di Cerveteri invierà per posta una cartolina-invito ove sono specificati: il tipo di elezione, i giorni della consultazione, nonchè le modalità di rimborso delle spese di viaggio.

Agevolazioni di viaggio: Agli elettori residenti all’estero che optano per l’esercizio del voto in Italia (Parlamento Europeo/politiche/referendum) non viene corrisposto alcun rimborso delle spese di viaggio (L. 459/2001, art. 20). Essi usufruiscono però delle riduzioni tariffarie applicate nel territorio nazionale dagli enti interessati (Trenitalia S.p.a., compagnie di navigazione, società autostradali, etc.).

o Vai alla circolare della Prefettura di Roma relativa alle agevolazioni di viaggio

Gli elettori che si trovano nell’impossibilità di votare nello Stato di residenza, e che quindi possono esercitare il proprio diritto di voto esclusivamente in Italia, possono usufruire di un rimborso parziale del costo del biglietto di viaggio (riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo).

Si tratta degli elettori residenti in Paesi in cui:

- non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane;

- non è stato possibile concludere intese con Governi esteri  in forma semplificata per garantire il pieno esercizio del diritto di voto;

- la cui situazione politica o sociale comprometta lo svolgimento di tale diritto.

In occasione di elezioni regionali la normativa della Regione Lazio (Legge Regionale n.12/90)  prevede, per agevolare l’esercizio di voto degli italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE, la corresponsione di un’indennità di mancato guadagno stabilita nella cifra di €103,29 pro-capite per coloro che rientrano per esercitare il diritto di voto.

La predetta indennità sarà elargita nei giorni stessi della votazione previa presentazione della richiesta e  verifica dell’avvenuto esercizio del diritto di voto attraverso la presentazione della tessera elettorale.

o Modulo richiesta indennità

Nota bene: Tutti gli elettori che non hanno optano per il voto in Italia obbligatoriamente devono votare all’estero, in quanto detti elettori saranno depennati dalle liste elettorali consegnate ai presidenti dei seggi elettorali italiani nei giorni della consultazione.

Normativa di riferimento:

• Legge 459/2001 e del Regolamento di esecuzione DPR 104/2003

• Legge 24 gennaio 1979, n. 18 (G.U. 30.1.1979 N.29) – Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
• Decreto Legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 1994, n. 483 (G.U. 6.8.1994 N.183) – Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.
• Legge 27 aprile 2004, n. 78 (G.U. 29.03.2004 N.74) – Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE del Consiglio.

Ultimo aggiornamento: novembre 2014

 

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