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Propaganda elettorale

Cos’è la propaganda elettorale: la propaganda elettorale è gestita dai comuni è ha come fine assicurare le medesime opportunità di pubblicità a tutti i partecipanti alla competizione elettorale, fornendo agli elettori, in ugual misura,  sufficienti elementi di valutazione.

La propaganda elettorale, con l’entrata in vigore della L. n.147 del 27/12/2003 (legge stabilità 2014) è solo "diretta":  ossia, riservata ai candidati, partiti/gruppi politici, che partecipano direttamente alle elezioni è hanno diritto all'assegnazione di spazi per l'affissione di stampati e manifesti.

Dove avviene la propaganda elettorale: la propaganda elettorale diretta viene effettuata mediante l’allestimento provvisorio di strutture metalliche ”plance” contenenti dei pannelli di ugual misura, ove poter affiggere  i manifesti della propaganda. La  dislocazione delle plance è stabilita con Deliberazione di Giunta comunale, da adottarsi dal 33° al 31° giorno precedente quello fissato per le elezioni.

Nel nostro comune le plance sono dislocate secondo il seguente prospetto, ma possono essere variate in sede di deliberazione

1 CERVETERI - CAPOLUOGO Via I. Chirieletti
2 CERVETERI - CAPOLUOGO Via Passo di Palo
3 CERVETERI - CAPOLUOGO Via Settevene Palo Nuova
4 MARINA DI CERVETERI Viale Campo di mare / Piazza G. Caputo
5 MARINA DI CERVETERI Via S. Angelucci
6 DUE CASETTE Via Furbara Sasso snc (Scuola elementare)
7 CERI Via di Ceri (Cimitero)
8 I TERZI Piazza E. Tisserant
9 SAN MARTINO Piazza Borgo San Martino
10 VALCANNETO Via U. Giordano

Come vengono delimitati e assegnati gli spazi: con successiva deliberazione da adottarsi entro due giorni dalla ricezione della comunicazione  sulle ammissione delle candidature. L’assegnazione degli spazi viene effettuata a ciascuna lista ammessa secondo il proprio ordine di ammissione, infatti a secondo il tipo di elezione, le preposte  commissioni effettuano un sorteggio dove partecipano tutti gli schieramenti ammessi alla competizione elettorale, tale sorteggio attribuisce un numero univoco ad ogni schieramento, corrispondente alla posizione progressiva del simbolo sulla scheda elettorale e sui manifesti destinati alla propaganda elettorale.

Quando e come si svolge la propaganda  elettorale:  dal 30° giorno antecedente la data delle votazione ha inizio la propaganda elettorale e il divieto di alcune forme di propaganda previste dall’art.6 della L. n.212/1956 e cioè:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;

- la propaganda luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;

- la propaganda luminosa a carattere mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili: Nel medesimo periodo l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno  i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle  ore  9  alle  ore  21,30  del giorno della manifestazione e di quello   precedente,   salvo  diverse  motivate  determinazioni  più restrittive   adottate   da   parte  degli  enti  locali  interessati relativamente agli orari anzidetti. Questa forma di propaganda è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Termine della propaganda elettorale: dal giorno antecedente quello della votazione fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati e manifesti. Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali, è consentita invece la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche  poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Sanzioni: chiunque affigge stampati, manifesti ecc. di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi è punito con una sanzione pecuniaria da € 103,00 a € 1.032,00.

Normativa di riferimento:  Legge 4 aprile 1956, n. 212 , Legge 130/1975, Legge 515/1993


Ultimo aggiornamento: novembre 2014

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