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Richiesta rilascio di attestazione

Riferimento Legge 30 del 2007

 

Per i cittadini comunitari che vogliono stabilirsi in Italia, o in un altro stato dell’Unione Europea, non è più prevista la carta di soggiorno ma, trascorsi tre mesi dall'ingresso, è necessario iscriversi all'anagrafe del comune di residenza. Per i soggiorni inferiori a tre mesi non è richiesta alcuna formalità.

Per l’iscrizione è necessario presentare la documentazione che attesti lo svolgimento di un'attività lavorativa, di studio o di formazione professionale. Nel caso in cui non sia svolta attività lavorativa, è necessario dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno ed essere titolari di un'assicurazione sanitaria, a tal fine consultare la seguente informativa.

I comunitari, dopo cinque anni di residenza in Italia, possono ottenere il diritto di soggiorno permanente, che garantisce la totale parità con i cittadini italiani.

Lo straniero (anche se comunitario) che trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione la propria identità mediante la esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello stato di provenienza. Anche lo stato civile deve essere comprovato con idonea documentazione rilasciata dalla autorità straniera.

I familiari del cittadino comunitario non appartenenti alla comunità europea, per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, devono chiedere la carta di soggiorno, allegando i seguenti documenti:
- documento d'identità o passaporto ed eventuale visto d'ingresso
- documento che attesti la qualità di familiare
- l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino comunitario.
Dopo cinque anni di permanenza continuativa, potranno chiedere la carta di soggiorno permanente.