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Iscrizione anagrafica in tempo reale

Cambio di residenza in tempo reale

A partire dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina che introduce il “cambio di residenza in tempo reale”, contenuta nell’ art.5 del D.L. 09.02.2012, convertito in legge 04.04.2012 n.35.

La nuova disciplina si applica alle dichiarazioni anagrafiche riguardanti:

  • trasferimento di residenza da un altro Comune o dall’estero,
  • documentazione da allegare per cittadini di stato non appartenente all’Unione Europea
  • documentazione da allegare per cittadini di stato appartenente all’Unione Europea
  • trasferimento di residenza all’estero,
  • cambiamento di abitazione all’interno del Comune.

Modalità di presentazione

Le dichiarazioni, compilate e sottoscritte, possono essere presentate al Comune tramite consegna diretta allo sportello dell’Anagrafe, oppure inoltrate attraverso le seguenti modalità:

  • lettera raccomandata indirizzata “Comune di Cerveteri, Ufficio Servizi demografici, Via Antonio Ricci, 4 00052 Cerveteri (RM)”,
  • invio per posta elettronica al seguente indirizzo PEC: comunecerveteri@pec.it.

La presentazione della dichiarazione anagrafica per via telematica (posta elettronica semplice o certificata) deve essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:

  • la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale,
  • la dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente,
  • la copia della dichiarazione, recante la firma autografa del richiedente, deve essere acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.

N.B. Devono essere sempre allegati i documenti di identità di tutti i richiedenti e se maggiorenni devono sottoscrivere il modulo di dichiarazione anagrafica. La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve necessariamente contenere tutti i dati obbligatori previsti dal modulo e contrassegnati da un asterisco (*).

Cittadini stranieri comunitari e non

I cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea devono obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 30/2007, indicati nell’allegato B, scaricabile dalla presente pagina.

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono obbligatoriamente allegare alla dichiarazione i documenti comprovanti la regolarità del soggiorno, indicati nell’allegato A, scaricabile dalla presente pagina.

Tutti i cittadini provenienti da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, devono allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione e traduzione dei documenti.

Effetti della nuova normativa

Come stabilisce la nuova normativa, gli effetti giuridici della variazione di residenza decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione. Entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente viene iscritto in anagrafe e può ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate.

Nel caso di iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune, entro i successivi due giorni lavorativi il Comune di provenienza deve provvedere alla cancellazione ed entro 5 giorni al completamento dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate ai soggetti privati.

Il Comune che riceve la dichiarazione anagrafica procede, entro 45 giorni dalla presentazione, all’accertamento dei requisiti ai quali è subordinata l’iscrizione anagrafica (in primo luogo: l’ef­fettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).

In caso di accertamento negativo, o di accertata mancanza dei requisiti, il procedimento verrà annullato, l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, a norma degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000.